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Prestito delega

PRESTITO DELEGA IN CONVENZIONE

È una particolare forma di prestito personale che per alcune sue peculiarità si colloca nell'ambito del credito al consumo, più precisamente si affianca alla cessione del quinto.La delegazione di pagamento e disciplinata dall’art. 58 del DPR 180/50 e dalle successive circolari del Ministero del tesoro n. 46 del 8 agosto 1996, n. 63 del 16 ottobre 1996, n. 29 del 11 marzo 1998, nonché dall'articolo 1723 e dall’art.1269 C.C.

In forza di questa normativa, il lavoratore che intende contrarre un finanziamento, ha la facoltà di delegare il proprio datore di lavoratore a trattenere dai propri emolumenti la rata mensile di rimborso.

L’impegno per il datore di lavoro è limitato alla trattenuta periodica della rata sulla busta paga ed al versamento della stessa su un c/c bancario dell’ente erogante. L’istituto di credito, una volta approvata la richiesta di finanziamento, eroga direttamente all’interessato l’importo richiesto.

E possibile effettuare il prestito attraverso delegazione di pagamento anche se si ha una cessione del quinto  e/o un prestito delega non rinnovabile, effettuando una rata maggiore del quinto o in alternativa  una terza trattenuta che affianchi le due già in essere ( semprechè l'amministrazione d'appartenenza lo consenta ).

Documenti richiesti :

  • Ultima busta paga
  • Codice fiscale
  • Documento d’identità

 

IL FINANZIAMENTO ATTRAVERSO IL PRESTITO DELEGA

Hai bisogno di una somma particolarmente elevata?

Ti serve un ulteriore prestito ma hai già in corso una Cessione del Quinto di Stipendio?

Sei un lavoratore dipendente?

Il prestito con delega di pagamento è la soluzione di finanziamento adatta a te.

Il prestito con delega di pagamento è una formula di finanziamento che permette di alzare il limite imposto dalla Cessione del Quinto di Stipendio, consentendo di ottenere prestiti più consistenti. Condizioni particolari possono essere applicate ai dipendenti di enti statali e parastatali che possono accedere al finanziamento con una anzianità richiesta di almeno 6 mesi. Il dilazionamento massimo del prestito è di 120 mesi per cui con una piccola rata si possono risolvere grandi problemi.

CAPO VI
DELLA DELEGAZIONE, DELL’ESPROMISSIONE E DELL’ACCOLLO

1268. Delegazione cumulativa. - Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale
si obbliga verso il creditore [1333], il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo
che il creditore dichiari espressamente [1230, 1272, 1273, 1300] di liberarlo [1274, 1294].
Tuttavia il creditore che ha accettato l’obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se
prima non ha richiesto al delegato l’adempimento [1530].

1269. Delegazione di pagamento. - Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un
terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l’abbia vietato.
Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l’incarico, ancorché sia
debitore del delegante [1181, 1188]. Sono salvi gli usi diversi.

1270. Estinzione della delegazione. - Il delegante può revocare la delegazione, fino a quando il
delegato non abbia assunto l’obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il
pagamento a favore di questo. Il delegato può assumere l’obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacità del delegante.

1271. Eccezioni opponibili dal delegato. - Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni
relative ai suoi rapporti con questo. Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non può opporre al delegatario, benché questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario [1409].
Il delegato non può neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento [1530].

1272. Espromissione. - Il terzo che senza delegazione del debitore [1180], ne assume verso il
creditore il debito [1333], è obbligato in solido [1292] col debitore originario, se il creditore non
dichiara espressamente di liberare quest’ultimo [1230, 1268, 1273]. Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario [1409, 1413]. Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest’ultimo e non derivano da fatti successivi all’espromissione [1248]. Non può opporgli la compensazione [1246 n. 5] che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell’espromissione.

1273. Accollo. - Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma [1333] il debito
dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo
favore [1411]. L’adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce
condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo [1230,
1268, 1272, 1274, 1937]
(1). Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo [1292]. In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta [1409, 1411, 1413].

(1) Cfr. art. 8, c. 2, l. 27-7-2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente) che dispone: "2. È ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza
liberazione del contribuente originario."

1274. Insolvenza del nuovo debitore. - Il creditore che, in seguito a delegazione, ha liberato il
debitore originario, non ha azione contro di lui se il delegato diviene insolvente, salvo che ne abbia
fatto espressa riserva [1268].
Tuttavia, se il delegato era insolvente al tempo in cui assunse il debito in confronto del creditore
[1186], il debitore originario non è liberato [1276].
Le medesime disposizioni si osservano quando il creditore ha aderito all’accollo stipulato a suo
favore e la liberazione del debitore originario era condizione espressa della stipulazione [1273].

1275. Estinzione delle garanzie. - In tutti i casi nei quali il creditore libera il debitore originario, si
estinguono le garanzie annesse al credito, se colui che le ha prestate non consente
espressamente a mantenerle [1232, 2878].

1276. Invalidità della nuova obbligazione. - Se l’obbligazione assunta dal nuovo debitore verso
il creditore è dichiarata nulla [1418 ss.] o annullata [1425 ss.], e il creditore aveva liberato il
debitore originario, l’obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può valersi delle garanzie
prestate dai terzi [1275, 2881].